Impianti elettrici
Verifiche periodiche e straordinarie
















Ambito di applicazione e normativa

Il DPR 462 del 22 ottobre 2001 disciplina i procedimenti relativi alle installazioni e alle verifiche periodiche/straordinarie di impianti elettrici e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche collocati nei luoghi di lavoro.

La novità rilevante del decreto 462/01 riguarda il datore di lavoro sul quale grava la responsabilità di richiedere e far eseguire le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Il decreto si riferisce agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro, intendendo con questa nozione tutte le attività produttive nelle quali vi sia almeno un lavoratore subordinato o lavoratori ad esso equiparati.

Tali verifiche possono essere effettuate da Organismi di Ispezione Abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico ed accreditati da ACCREDIA o in alternativa dalle ASL o ARPA. OCERT è abilitata allo svolgimento delle verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del DPR 462/01 nelle seguenti aree:

  • Impianti di messa a terra di impianti alimentati fino a 1000 V;
  • Impianti di messa a terra di impianti alimentati con tensione oltre i 1000 V;
  • Installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
  • Impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione.
Normativa
  • DPR 462/01: "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi" (formato PDF)




Verifiche periodiche e straordinarie

Verifiche periodiche

Il datore di lavoro ha l’obbligo di richiedere le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. La frequenza di tali verifiche dipende dalla tipologia dell’impianto. 
In particolare, il DPR 462/01 prevede una periodicità biennale, per impianti e dispositivi di protezione; installati in:

  • cantieri temporanei o mobili, cioè qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile;
  • locali adibiti ad uso medico;
  • ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
  • luoghi con pericolo di esplosione;

Nei restanti casi la periodicità è quinquennale 

Verifiche straordinarie

Le verifiche straordinarie sono richieste nei seguenti casi:                                                                                                      

  • esito negativo della verifica periodica;
  • modifica sostanziale dell’impianto;
  • richiesta del datore di lavoro.

Modalità di svolgimento verifiche

L’attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:

  • esame della documentazione tecnica relativa agli impianti;
  • esame a vista dei luoghi e degli impianti;
  • effettuazione di prove e misure:
    • rilevamento in loco dei dispersori, conduttori di terra, connessioni, conduttori di protezione, collegamenti equipotenziali;
    • verifica delle condizioni dei dispersori (se ispezionabili), della continuità delle masse, delle masse estranee, dei conduttori di terra, dei conduttori di protezione ed equipotenziali;
    • misura della resistenza di terra;
    • controllo della funzionalità dei dispositivi d’interruzione dell’alimentazione e calcolo di verifica del coordinamento con l’impianto di messa a terra;
    • eventuali misure delle tensioni di passo e di contatto;
    • eventuale misura dell’impedenza dell’anello di guasto;
  • rilascio del verbale e del rapporto di verifica;
  • eventuali comunicazioni all’organo di vigilanza.

In caso di necessità, OCERT fornisce assistenza al datore di lavoro in caso di contestazione del verbale da parte dell’organo di vigilanza.

Regolamenti
  • REG-05: “Regolamento Impianti di Terra” (formato PDF)

Documentazione richiesta

La documentazione da presentare al momento della verifica è la seguente:

  • dichiarazione di conformità o, in mancanza, dichiarazione di rispondenza;
  • progetto o schema dell’impianto, in caso di mancanza del progetto;
  • eventuali verbali di verifiche precedenti;
  • in caso di presenza di cabina di trasformazione, valore della corrente di guasto monofase a terra e tempo di intervento delle protezioni. Tali informazioni devono essere richieste dal datore di lavoro all’ente distributore.
  • classificazione delle aree (per impianti ATEX)
  • rapporti di verifiche manutentive (per impianti ATEX)
  • verbali di omologazione dell’ARPA (per impianti ATEX)

DPR 462/01 e il condominio

IIl decreto 462/01 lascia irrisolto l’interrogativo sulla necessità o meno di effettuare le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra nei condomini. A tale proposito è utile fare alcune considerazioni.

E’ evidente come la presenza di un lavoratore subordinato o ad esso equiparato, si pensi ad esempio al portiere di uno stabile, renda il condominio un luogo di lavoro, facendolo rientrare nella fattispecie prevista dal DPR 462/01. In tal caso, il datore di lavoro, cioè il proprietario o l’amministratore del condominio, è obbligato a richiedere e far eseguire le verifiche periodiche degli impianti di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche. Tale obbligo non sussisterebbe in caso di assenza di lavoratori subordinati o ad essi equiparati.

Tuttavia, autorevoli esponenti del Ministero dello Sviluppo Economico attraverso una circolare ministeriale hanno evidenziato come il dettato del decreto 462/01 sia applicabile "ogni qual volta sia comunque individuabile un ambiente di lavoro e quindi anche quando non si sia in presenza - al momento - di rapporto di lavoro dipendente strictu sensu potendo tale rapporto essere instaurato anche successivamente per decisione assembleare".

La ratio del decreto 462/01 deve, sempre secondo il Ministero, essere individuata nell’esigenza di garantire l’incolumità di tutti quei soggetti chiamati a vario titolo a prestare la propria attività di lavoro in un luogo dove sia installato un impianto elettrico.

A conferma di tale interpretazione, nel caso in cui si verifichino incidenti nei confronti di tali soggetti dovuti al malfunzionamento dell’impianto elettrico, vi è la responsabilità del proprietario e/o amministratore del condominio, a meno che non dimostri di aver fatto il possibile per evitare l’evento dannoso. Tale prova liberatoria può essere resa più agevole attraverso la regolare manutenzione e la verifica periodica dell’impianto elettrico.

La scelta di un Organismo di Ispezione abilitato dal Ministero, i cui verificatori non possono svolgere attività di progettazione, installazione e consulenza in tema di impianti elettrici, costituisce una ulteriore garanzia sulla imparzialità dei risultati ottenuti durante l’attività di verifica.







Nuovo tariffario

Il Decreto Milleproroghe (D.L. n. 162/19), convertito con la Legge n. 8/20, ha modificato il DPR n. 462/01 relativo al procedimento di denuncia e verifica di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi, introducendo l’art. 7 bis (Banca dati informatizzata, comunicazione all'INAIL e tariffe). Il decreto prevede l'introduzione di un tariffario unico su base nazionale stabilito, per le parti applicabili, dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) del 7 luglio 2005.























Richiedi preventivo

Per richiedere un preventivo scrivici una e-mail compilando il modulo sottostante, i campi contrassegnati dall'asterisco sono obbligatori.