L’art. 71, comma 11, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce che “(…) il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro riportate in allegato VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo allegato.” Lo stesso articolo, al comma 13, prevede che “Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all’allegato VII, nonché i criteri per l’abilitazione dei soggetti pubblici o privati (…) sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto”.
Tale decreto, emanato dal Ministero del Lavoro ed entrato in vigore il 23 maggio 2012, è il D.M. 11 aprile 2011 e trova applicazione esclusiva per le attrezzature di lavoro elencate nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 installate in ambienti di lavoro. Le verifiche possono essere effettuate da INAIL, ASL/ARPA o da soggetti pubblici o privati abilitati. OCERT è abilitata per le regioni Piemonte e Lombardia alla effettuazione delle verifiche periodiche sulle attrezzature di cui all’Allegato VII del D.Lgs. 81/08 per le seguenti categorie:
L’INAIL è il titolare della prima
verifica periodica da effettuarsi nel termine di 45
giorni dalla richiesta.
Pertanto, nel caso di prima verifica periodica, destinataria della richiesta da parte del
datore di lavoro sarà l’INAIL. Contestualmente alla richiesta di verifica, il datore di
lavoro deve indicare il nominativo del soggetto abilitato del quale l’INAIL dovrà avvalersi
nel caso in cui non sia in grado di provvedere direttamente nei termini temporali previsti.
Decorsi inutilmente tali termini, il datore di lavoro può rivolgersi direttamente ai soggetti abilitati.
Le verifiche successive, invece, sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro da soggetti abilitati o dalle ASL/ARPA.
La periodicità delle verifiche dipende dalla tipologia di attrezzature ed è specificata nell’Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Le verifiche si suddividono in due tipologie:
La differenza tra la prima verifica e le verifiche periodiche successive risiede nel fatto che in occasione della prima verifica viene compilata la scheda tecnica di identificazione che seguirà l’attrezzatura per tutta la sua vita utile.
L’attività di verifica si articola nelle seguenti fasi:
Per le operazioni di verifica è necessario che il datore di lavoro metta a disposizione del verificatore:
La documentazione da presentare al momento della verifica è la seguente:
Le tariffe applicate sono stabilite con decreto interministeriale
del 23 novembre 2012 e sono aggiornate periodicamente sulla base della variazione dell’indice ISTAT.
Nel caso di prima verifica, tali tariffe possono subire variazioni in diminuzione o in aumento
nella misura massima del 15%, solo nel caso in cui siano decorsi 45 gg senza che l’INAIL abbia incaricato espressamente OCERT come soggetto abilitato alla esecuzione della verifica, in conformità a quanto previsto dall’art. 3, comma 2, lett. b) del DM 11 aprile 2011.
Nel caso di verifiche successive, i soggetto abilitati possono applicare sconti o maggiorazioni
in maniera coerente alla loro politica dei prezzi, sempre nel rispetto dei limiti sopracitati.
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